L’Amministrazione di Sostegno è un istituto giuridico di recente invenzione creato appositamente al fine di tutelare le persone prive – in tutto o in parte – di autonomia. Di amministratore di sostegno si parla frequentemente, quando si ha in casa una persona molto anziana o con disabilità.
Rispetto all’interdizione e all’inabilitazione, provvedimenti assai più limitativi della capacità di agire e quindi connessi a procedimenti giudiziari più complessi, questo istituto, nato solo nel 2004, consente di adattarsi di volta in volta al caso in questione e gode di un iter molto più snello.
I soggetti dell’amministrazione di sostegno
I destinatari dell’amministrazione di sostegno sono tutte quelle persone che a causa di una infermità parziale o temporanea, oppure per una menomazione fisica o psichica, si trovino in una condizione tale da non poter autonomamente provvedere ai propri interessi. In altre parole offre a chi si trovi in uno stato di difficoltà la possibilità di beneficiare di un Sostegno, oltre che nella gestione patrimoniale anche in tutti gli aspetti della vita quotidiana.
I soggetti deboli, a cui la norma si rivolge sono ad esempio gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute e i malati terminali.
È bene porre a mente che il beneficiario di tale tutela non perderà per nulla la propria capacità di agire, ma verrà soltanto sostenuto e protetto. Sarà infatti anche lui stesso a poter chiedere l’apertura dell’Amministrazione oppure le persone a lui più vicine.
Come richiedere amministratore di sostegno
Per attivare la procedura occorre presentare ricorso al Giudice Tutelare del luogo dove l’interessato è residente o dove dimora (nel caso in cui ad esempio si trovi presso una casa di cura), esponendo le ragioni a fondamento della domanda. Una volta verificata l’esistenza delle condizioni di fatto che rendono necessaria la nomina di un Amministratore di Sostegno, il Giudice sceglierà la persona più idonea, privilegiando sicuramente il contesto familiare.
Cosa può fare l’amministratore di sostegno
Con il medesimo provvedimento il Giudice stabilisce, a seconda della particolarità del caso, quali atti l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario (ad esempio semplici operazioni bancarie) e quali invece il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore (ad esempio vendita o acquisto di un bene immobile).
Per meglio comprendere: egli potrà essere ad esempio autorizzato a decidere della sua più idonea soluzione abitativa e logistica o di ricovero, intrattenere rapporti con gli Enti Pubblici e il personale medico, prestare i consensi informati per cure mediche, proporre domanda per ottenere la pensione di accompagnamento, nonché riscuotere pensione, assegni e somme di denaro.
È ovvio che tutti gli atti dovranno essere compiuti nell’esclusivo interesse del soggetto tutelato e che tutte le operazioni economiche dovranno essere giustificate. Per tale ragione dovrà essere presentato al Tribunale, con cadenza solitamente annuale, un rendiconto dettagliato delle entrate e delle uscite.
Per far fronte alle spese necessarie al mantenimento del beneficiario, soprattutto se necessita di un’assistenza domiciliare o del ricovero presso una struttura specializzata, potrebbe non essere sufficiente la sola pensione. A questo punto i familiari potrebbero ricavare il denaro necessario vendendo l’immobile o la nuda proprietà dove l’anziano vive. Se, però, quest’ultimo non è più in grado di firmare o nega il consenso alla vendita, la situazione di stallo si può superare grazie all’amministratore di sostegno.
Norme di legge sull’amministrazione di sostegno
A fronte dei complessi mutamenti intervenuti nella società e nelle relazioni familiari (l’allungamento della vita ed il venir meno della funzione solidaristico-assistenziale tradizionalmente svolta dalla famiglia), negli ultimi anni si è sempre più avvertita l’esigenza di dare aiuto alle persone che su trovano in situazione di debolezza e spesso di solitudine e si è sviluppato un acceso dibattito in merito al ruolo ed ai compiti della famiglia nell’ambito della tutela dei soggetti deboli e privi di autonomia, con particolare riferimento all’assistenza nel compimento di attività giuridicamente rilevanti.
In questa prospettiva, particolare rilievo ha assunto la Legge n.6 del 9 gennaio 2004, che ha affiancato alle tradizionali figure di assistenza dell’incapace, quali l’interdizione e l’inabilitazione, la c.d. amministrazione di sostegno, riformando il Titolo XII del Codice Civile oggi rubricato “Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia” (inizialmente intitolato “Dell’infermità di mente, dell’interdizione e dell’inabilitazione”).
Andando ad affiancarsi agli istituti già esistenti, dunque, spetterà al Giudice l’individuazione dell’istituto che garantisca all’incapace la tutela più adeguata alla situazione e, nel caso in cui si opti per l’amministrazione di sostegno, i poteri dell’amministratore devono essere strettamente modulati al caso concreto.
Come già detto, rispetto ai predetti istituti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa.
Scritto da Avvocato Soad Hamdy Younes
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